
Reati contro la persona
L’integrità psico-fisica e la vita sono beni giuridici che richiedono una tutela efficace presidiabile solo dal diritto penale, trattandosi del ramo del diritto che rappresenta lo strumento dello Stato più invasivo utilizzabile solo per extrema ratio. I delitti contro la persona hanno come obiettivo quello di tutelare i diritti fondamentali come l’incolumità personale, la libertà personale e sessuale, l’onore e la vita. Trai reati contro la persona vi sono, ad esempio, l’omicidio (in tutte le sue forme), la violenza sessuale, l’istigazione al suicidio, le lesioni personali o la diffamazione. Lo studio ha maturato esperienza sia nella difesa di persone che hanno subito tali reati, che nella difesa di individui accusati di aver commesso reati contro la persona.
Reati commessi dal minore quale autore di reato
Il D.P.R.488 del 1988 intitolato “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” stabilisce che le disposizioni in esso contenute si osservano nei procedimenti a carico di minorenni e che, per quanto in esso non previsto, si applicano quelle del codice di procedura penale (art.1).
Con il codice di procedura penale si intende garantire una modalità processuale che riconosca che il processo penale minorile sia un evento delicato e importante nella vita del minore che deve essere adeguato alle esigenze di una personalità in fase evolutiva: ciò determina la previsione di un processo che, pur mantenendo le garanzie del processo penale ordinario, limita, per quanto possibile, gli effetti dannosi che il contatto con il circuito penale necessariamente determina sul soggetto coinvolto. Viene, così, a delinearsi un sistema di giustizia differenziato, con il passaggio del minore da oggetto di protezione a soggetto titolare di diritti specifici, che necessitano di specifica tutela.
Reati contro il patrimonio
I reati contro il patrimonio configurano una serie di azioni delittuose che hanno tutte lo scopo di offendere i diritti degli assetti economici-patrimoniali altrui. Con il termine patrimonio bisogna intendere quel “complesso delle attività e delle passività che si riferiscono ad una persona”. Bisogna, quindi, includere nella definizione anche gli oggetti o cose, i rapporti giuridici aventi un valore economico – cioè i diritti e gli obblighi che si riferiscono ad un determinato soggetto – ed anche le cose che hanno un semplice valore affettivo. Tra i delitti contro il patrimonio vi sono, ad esempio, la truffa, l’estorsione, la ricettazione o il furto e sono tutte fattispecie punite unicamente con la forma dolosa, ovvero il soggetto che agisce deve commettere il delitto con lo scopo di voler provocare un danno ingiusto altrui o di conseguire un ingiusto profitto.
Reati fallimentari
Il diritto penale fallimentare è riconducibile all’interno del diritto penale d’impresa. Questa branca del diritto è costituita da tutte quelle fattispecie criminose che sono contenute all’interno del titolo VI del R.D. del 16 marzo 1942 n. 267 (la c.d. legge fallimentare). Il suo scopo è quello di colpire comportamenti che abbiano reso gravosa o impossibile la corretta ripartizione dell’attivo fra tutti i creditori sociali. I reati fallimentari comprendono tutte quelle fattispecie che sono accomunate dalla presenza di una procedura concorsuale nei confronti dell’imprenditore insolvente. Il Giudice penale è competente a decidere sulla responsabilità dell’imprenditore o dell’amministratore della società dichiarata fallita a causa dei debiti conseguenti sia per mera imprudenza (bancarotta semplice), sia per frode commessa in danno dei creditori con indebite appropriazioni delle risorse della società (bancarotta fraudolenta patrimoniale) o con la mancata conservazione dei documenti contabili (bancarotta fraudolenta documentale).
Reati del Codice della Strada
I delitti attinenti alla circolazione stradale non trovano, da un punto di vista sistematico, una collocazione omogenea in un singolo capo o in qualche sezione specifica del Codice della strada, ma vengono disciplinati in più d’un testo normativo, essendo previsti, alcuni, dal Codice penale, mentre altri risultano sparsi nel Codice della Strada. I reati in materia di circolazione stradale si sostanziano in tutte quelle trasgressioni poste in essere in violazione di precetti normativi che, una volta accertate, danno luogo a sanzioni penali, pur se, in genere, accompagnate da sanzioni di altro tipo, per di più di natura amministrativa, pecuniaria e non.
Esecuzione penale
Si tratta di una fase autonoma, perché distinta, rispetto a quella cognitiva, ma, di solito, ad essa conseguente, perché la forza esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali dipende dalla loro irrevocabilità (ex art. 650 c.p.p.), la quale pretende che un giudizio si sia concretizzato con l’esercizio della funzione giurisdizionale, nel rispetto dell’eventuale ricorso al doppio grado di giurisdizione anche di merito (ex art. 648 c.p.p.). In estrema sintesi, si può affermare che l’esecuzione penale, così come disciplinata nel libro X del codice di rito, comprende l’attuazione di quei provvedimenti, in capo agli organi, di volta in volta, legittimati, diretti all’attuazione del comando sanzionatorio contenuto nel titolo esecutivo. Nel rispetto di quanto consacrato sia nelle Carte internazionali dei diritti fondamentali, sia nella Costituzione italiana, l’esecuzione della sanzione penale deve avvenire secondo modalità idonee a favorire, al suo termine, il reinserimento del condannato nella comunità sociale. In via prioritaria, queste modalità esecutive non possono intaccare la dignità della persona, né consistere in trattamenti disumani e degradanti, come ad esempio il c.d. fenomeno del “sovraffollamento carcerario”, ritenuto più volte dalla Corte Europea come integrante la violazione dell’art. 3 CEDU.